
Certificazione di Gruppo secondo il DM 7 agosto 2024: opportunità e requisiti per piccoli operatori

Index:
La Certificazione di Gruppo rappresenta una delle innovazioni più significative introdotte dal DM 7 agosto 2024 per rendere accessibile il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità ai piccoli produttori. Questa modalità organizzativa permette a operatori di dimensioni contenute di accedere agli incentivi per i biocombustibili riducendo drasticamente i costi e semplificando gli adempimenti burocratici, mantenendo al contempo tutti i requisiti di tracciabilità e sostenibilità richiesti dalla normativa europea.
L’articolo 14 del decreto disciplina in maniera dettagliata le diverse tipologie di certificazione di gruppo ammissibili, ciascuna con caratteristiche specifiche progettate per rispondere alle peculiarità dei diversi settori produttivi. Comprendere quale modello organizzativo sia più adatto alla propria realtà e come strutturarlo correttamente è fondamentale per evitare errori che potrebbero compromettere la validità della certificazione.
Capiamo insieme perché la Certificazione di Gruppo è stata introdotta
Il settore delle energie rinnovabili in Italia si caratterizza per una forte frammentazione produttiva, con migliaia di piccole aziende agricole, proprietari forestali, produttori di residui e gestori di impianti di biogas di dimensioni contenute. Richiedere a ciascuno di questi soggetti una certificazione individuale avrebbe comportato costi proibitivi e complessità amministrative insostenibili per la maggior parte degli operatori.
La Certificazione di Gruppo nasce proprio per superare questo ostacolo, permettendo a più operatori di aggregarsi sotto un’unica certificazione gestita da un soggetto coordinatore. Questo modello riduce significativamente i costi pro-capite della certificazione, distribuisce gli oneri amministrativi, facilita l’accesso alle competenze tecniche necessarie per la gestione del sistema di tracciabilità e crea economie di scala nelle verifiche degli organismi di certificazione.
L’approccio adottato dal legislatore riconosce che la sostenibilità della filiera non dipende necessariamente dalle dimensioni del singolo operatore, ma dal rispetto complessivo dei criteri lungo tutta la catena di produzione. Un piccolo agricoltore che conferisce biomassa a una cooperativa può contribuire alla produzione di biocarburanti sostenibili esattamente come una grande azienda integrata, purché siano garantiti tracciabilità e rispetto dei criteri ambientali e sociali.
Le sei tipologie di Certificazione di Gruppo previste dal decreto
Il DM 7 agosto 2024 identifica cinque distinte tipologie di Certificazione di Gruppo, ciascuna progettata per rispondere alle specificità organizzative di differenti settori produttivi. Questa articolazione riflette la consapevolezza del legislatore rispetto alla diversità delle filiere dei biocombustibili.
Certificazione di Gruppo per biomasse agricole
La prima tipologia riguarda la produzione di biomassa agricola ed è rivolta a imprese agricole, organizzazioni di produttori agricoli, consorzi e cooperative agricole. Questa forma di aggregazione è particolarmente rilevante per la produzione di colture energetiche destinate alla produzione di biocarburanti o di materie prime agricole utilizzate negli impianti di biogas.
Il gruppo può organizzarsi in due modalità alternative. La prima prevede la costituzione di un’entità giuridica autonoma, come una cooperativa agricola, un consorzio agricolo o un’organizzazione di produttori riconosciuta. In questo caso, l’entità stessa assume il ruolo di coordinatore e centralizza tutte le funzioni di gestione della certificazione. La seconda modalità prevede un gruppo strutturato di produttori legati contrattualmente a un soggetto responsabile di una fase successiva della catena, come un produttore di biocarburanti o un gestore di impianto di biogas.
Un aspetto fondamentale è che nel secondo modello organizzativo, il ruolo di coordinatore non può essere svolto da soggetti operanti in fasi successive a quella della spremitura. Questa limitazione garantisce che il coordinamento rimanga nelle mani di soggetti direttamente collegati alla fase agricola, evitando squilibri contrattuali e assicurando una rappresentanza effettiva degli interessi dei produttori primari.
Il decreto introduce anche un importante elemento di prossimità territoriale. Le imprese agricole che fanno parte dello stesso gruppo devono appartenere alla stessa area NUTS2 oppure ad aree NUTS2 confinanti con quella dove ha sede operativa il soggetto coordinatore. Questo requisito geografico risponde a esigenze di verifica e controllo, rendendo più efficaci le ispezioni degli organismi di certificazione e garantendo una certa omogeneità nelle pratiche agricole del gruppo.
Una caratteristica distintiva della Certificazione di Gruppo per biomasse agricole è l’ammissione della figura dell’intermediario che svolge attività di stoccaggio o raccolta della materia prima fino al soggetto coordinatore. Questa figura è stata introdotta per riconoscere il ruolo dei commercianti e raccoglitori che operano come collegamento tra piccoli produttori dispersi sul territorio e i soggetti che aggregano le partite per la vendita ai trasformatori.
Certificazione di Gruppo per biocombustibili legnosi
La seconda tipologia riguarda la produzione di biocombustibili legnosi e presenta sia similitudini che differenze significative rispetto alla certificazione per biomasse agricole. Il gruppo è costituito da operatori economici afferenti alla fase di produzione o raccolta delle biomasse legnose agricole e forestali, che possono rivestire la forma di impresa agricola e/o forestale, organizzazioni di raccoglitori, consorzi o cooperative.
Come per le biomasse agricole, è ammessa la figura dell’intermediario che svolge attività di stoccaggio o raccolta fino al coordinatore. Tuttavia, una differenza fondamentale riguarda l’identificazione del soggetto coordinatore: nella filiera forestale, il coordinatore può essere anche l’operatore economico che utilizza il biocombustibile per produrre energia elettrica o termica. Questa possibilità riflette la realtà di molte centrali a biomasse che si approvvigionano direttamente da piccoli proprietari forestali o imprese di utilizzazione boschiva del territorio circostante.
Il decreto introduce per la filiera forestale una deroga particolarmente importante: gli operatori possono aderire a più certificazioni di gruppo, fino a un massimo di tre gruppi, laddove il soggetto coordinatore sia identificato come l’utilizzatore del biocombustibile per produrre energia elettrica o termica. Questa flessibilità è stata prevista per permettere ai piccoli proprietari forestali e agli operatori di utilizzazione di diversificare i propri sbocchi commerciali, conferendo biomassa a più centrali o impianti del territorio.
Quando un operatore partecipa a più gruppi di certificazione, deve mantenere per ciascuno di essi registrazioni e bilanci di massa separati e distinti. Allo scopo di confermare il rispetto del sistema di equilibrio di massa, gli operatori devono rendere disponibili a ciascun organismo di certificazione di ogni gruppo a cui partecipano tutta la documentazione connessa alle attività aziendali, inclusa quella riferibile agli altri gruppi. La cessione del biocombustibile legnoso accompagnato dalle dichiarazioni di sostenibilità deve avvenire esclusivamente verso soggetti e filiere commerciali ricomprese nei gruppi a cui l’operatore partecipa.
Questa articolazione più complessa riflette la specificità del settore forestale italiano, caratterizzato da proprietà molto frammentate, presenza di utilizzazioni occasionali e necessità di flessibilità commerciale per garantire la sostenibilità economica delle operazioni di gestione forestale.
Certificazione di Gruppo per piccoli produttori di rifiuti e residui
La terza tipologia di certificazione di gruppo è dedicata ai produttori di rifiuti inferiori a 100 tonnellate annue o di residui. Questo modello organizzativo è particolarmente rilevante per aggregare numerosi piccoli produttori che singolarmente non giustificherebbero una certificazione individuale.
Il gruppo è costituito dagli operatori economici presso i quali hanno origine i rifiuti o i residui e dal primo punto di raccolta degli stessi. La struttura organizzativa è più semplificata rispetto alle altre tipologie: il gruppo si organizza come gruppo strutturato di produttori legati contrattualmente al primo punto di raccolta, che assume obbligatoriamente il ruolo di soggetto coordinatore.
Questa configurazione riconosce che il primo punto di raccolta è il soggetto che di fatto gestisce la tracciabilità delle partite, effettua le operazioni di stoccaggio e trattamento, e interfaccia con i trasformatori successivi. Centralizzare su questa figura la responsabilità della certificazione garantisce efficacia operativa e chiarezza nei ruoli.
Ciascun operatore che aderisce al gruppo ha l’obbligo di vendere i prodotti oggetto di certificazione solo all’interno del gruppo di appartenenza. Questa esclusività garantisce la corretta tenuta del bilancio di massa e previene la doppia contabilizzazione di materiali che potrebbero essere certificati attraverso canali diversi.
Nel caso specifico degli oli vegetali esausti, devono essere comunque rispettate tutte le previsioni dell’articolo 13 del decreto, che introduce ulteriori requisiti di tracciabilità e verifica per questa particolare categoria di rifiuti, data la sua rilevanza economica e i rischi di frodi documentati in passato.
Certificazione di Gruppo per sottoprodotti della vinificazione
La quarta tipologia riguarda i sottoprodotti della vinificazione, ovvero fecce e vinacce conferite alle distillerie. Questo modello è stato progettato per integrarsi con la normativa settoriale già esistente in materia di distillazione di alcol di origine vinicola.
Il gruppo è costituito dai produttori che conferiscono fecce e vinacce alle distillerie ai sensi del Regolamento CE 1623/2000, nel caso in cui tale regolamento risulti rispettato in conformità alle modalità previste dal decreto 14 settembre 2001 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
La Certificazione di Gruppo è strutturata come gruppo di produttori dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono a una distilleria, la quale assume il ruolo di soggetto coordinatore. Il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati in forma scritta tra i singoli produttori e il coordinatore.
Una semplificazione significativa riguarda la documentazione: la documentazione trasmessa dai produttori dei sottoprodotti della vinificazione ai sensi del decreto 14 settembre 2001 viene ritenuta equivalente alla dichiarazione di sostenibilità da conferire alla distilleria. Questo evita duplicazioni burocratiche sfruttando il sistema di tracciabilità già operativo nel settore vitivinicolo.
Il coordinatore è responsabile del calcolo delle emissioni di gas serra relative alla fase di trasporto delle fecce e vinacce dai produttori alla distilleria, ed è la distilleria stessa a rilasciare la dichiarazione di sostenibilità prevista dall’articolo 9 del decreto.
Certificazione di Gruppo per sottoprodotti da frantoi oleari
La quinta tipologia concerne i sottoprodotti derivanti da frantoi oleari, in particolare le sanse conferite ai sansifici. Anche in questo caso il legislatore si è coordinato con la normativa settoriale preesistente, facendo riferimento al decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 8077 del 10 novembre 2009.
Il gruppo è costituito dai frantoi che conferiscono le sanse ai sansifici secondo le procedure del decreto citato. La struttura organizzativa prevede un gruppo di frantoi oleari legati contrattualmente al sansificio, che assume il ruolo di soggetto coordinatore.
Ciascun frantoio ha l’obbligo di vendere i prodotti oggetto di certificazione solo all’interno del gruppo di appartenenza, garantendo così la chiusura del bilancio di massa e la tracciabilità completa della filiera.
Certificazione di Gruppo per produzione di biogas
La sesta e ultima tipologia disciplinata dal decreto riguarda la produzione di biogas, anche destinato alla successiva produzione di biometano. Questa forma di certificazione aggregata è particolarmente rilevante dato il numero elevato di piccoli e medi impianti di digestione anaerobica presenti sul territorio nazionale.
Il gruppo è costituito dall’operatore economico che produce biogas e dagli operatori economici che producono e conferiscono materie prime allo stesso. È ammessa anche in questo caso la figura dell’intermediario che svolge attività di stoccaggio o raccolta della materia prima fino all’impianto di produzione di biometano.
Il soggetto coordinatore del gruppo è il gestore dell’impianto biogas. Una caratteristica specifica di questa tipologia è che l’impianto per la produzione di biometano può essere di proprietà del soggetto economico che produce biogas oppure di un altro soggetto; in quest’ultimo caso, l’impianto di produzione di biometano non può essere parte del gruppo.
Il conferimento di materie prime deve avvenire sulla base di contratti stipulati per iscritto tra le parti, e il coordinatore deve poter esercitare nei confronti degli aderenti il diritto di richiedere il rispetto dei requisiti oggetto di certificazione. Gli accordi devono prevedere l’obbligo per l’aderente al gruppo di conservare e rendere disponibile le registrazioni attestanti le attività svolte con rilevanza ai fini della tracciabilità delle biomasse e del calcolo delle emissioni di gas serra.
Anche per questa tipologia vale il requisito della prossimità geografica: le imprese agricole devono appartenere alla stessa area NUTS2 oppure ad aree NUTS2 confinanti con l’area dove ha sede operativa il soggetto coordinatore.
La documentazione da parte degli operatori economici aderenti a un gruppo deve essere gestita ai sensi della norma tecnica UNI TS 11567, che fornisce linee guida specifiche per la qualificazione degli operatori della filiera del biometano.
Requisiti comuni di tutte le Certificazioni di Gruppo
Oltre alle specificità di ciascuna tipologia, il decreto stabilisce una serie di requisiti comuni che devono essere rispettati da tutte le certificazioni di gruppo, indipendentemente dal settore di appartenenza.
Formalizzazione dei rapporti contrattuali
Il primo requisito fondamentale dalle Certificazioni di Gruppo è che il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati tra i suoi membri in forma scritta. Non sono ammesse forme di aggregazione informali o basate esclusivamente su accordi verbali. La formalizzazione scritta garantisce chiarezza dei ruoli, delle responsabilità e degli obblighi reciproci, ed è essenziale per permettere all’organismo di certificazione di verificare la corretta strutturazione del gruppo.
I contratti devono specificare almeno gli obblighi relativi al rispetto dei requisiti di sostenibilità, le modalità di gestione della documentazione, i sistemi di tracciabilità da adottare, le responsabilità in caso di non conformità e le modalità di uscita dal gruppo.
Gestione centrale con politiche e procedure scritte
Il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, con politiche e procedure interne redatte in forma scritta. Questo requisito garantisce che il coordinatore disponga di strumenti operativi chiari per gestire l’attività dei membri del gruppo in maniera coerente con i requisiti di certificazione.
Le politiche e procedure scritte devono coprire almeno la gestione della tracciabilità delle materie prime e dei prodotti, le modalità di calcolo e registrazione delle emissioni di gas serra, i controlli interni da effettuare sui membri del gruppo, la gestione delle non conformità e le modalità di comunicazione con l’organismo di certificazione.
Ruolo e responsabilità del coordinatore
Il coordinatore del gruppo svolge un ruolo centrale e assume responsabilità significative. Deve garantire che i soggetti aderenti si conformino alle previsioni dello schema di certificazione e alle disposizioni sul funzionamento del gruppo, verificandone il rispetto anche mediante lo svolgimento di controlli interni.
Gli accordi devono prevedere l’obbligo per l’aderente al gruppo di conservare per cinque anni e rendere disponibile al coordinatore e all’organismo di certificazione le registrazioni attestanti le attività svolte dall’impresa aventi rilevanza ai fini del calcolo delle emissioni di gas serra.
Il coordinatore è responsabile nei confronti dell’organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonché del rispetto delle disposizioni interne al gruppo. In caso di non conformità rilevate presso uno o più membri del gruppo, il coordinatore deve attivarsi per garantire l’adozione delle necessarie misure correttive.
Obbligo di esclusività commerciale
Un principio ricorrente in quasi tutte le tipologie di certificazione di gruppo è l’obbligo per i membri di vendere i prodotti oggetto di certificazione solo all’interno del gruppo di appartenenza. Questo requisito, pur limitando la libertà commerciale degli aderenti, è essenziale per garantire la corretta tenuta del bilancio di massa e prevenire fenomeni di doppia contabilizzazione.
L’unica eccezione esplicitamente prevista riguarda la certificazione di gruppo per biocombustibili legnosi quando il coordinatore non è l’utilizzatore finale, e la possibilità per gli operatori forestali di aderire fino a tre gruppi mantenendo registrazioni separate.
Come viene gestita la Certificazione di Gruppo
Dal punto di vista operativo, la Certificazione di Gruppo comporta alcune specificità nelle modalità di verifica da parte degli organismi di certificazione.
Il certificato di conformità del gruppo
In deroga alle disposizioni ordinarie, quando più operatori aderiscono a una certificazione di gruppo, l’istanza di adesione al sistema è presentata dall’insieme degli operatori, tramite il soggetto coordinatore, per l’ottenimento di un certificato di conformità del gruppo.
Il certificato viene rilasciato al gruppo nel suo complesso, ma autorizza tutti i componenti del gruppo a rilasciare, in accompagnamento alle partite cedute, le dichiarazioni di sostenibilità previste dal decreto. Questo significa che ciascun membro mantiene la responsabilità di emettere correttamente la propria documentazione, pur operando sotto l’ombrello certificativo del gruppo.
Modalità di verifica sui gruppi
Le verifiche da parte degli organismi di Certificazione sui Gruppi certificati seguono una metodologia basata sul campionamento statistico. l’organismo effettua le verifiche sul soggetto coordinatore e su un campione costituito da un numero di membri pari alla radice quadrata del totale delle imprese agricole o forestali partecipanti al gruppo.
Questa metodologia, prevista anche dal Regolamento Tecnico RT-31 di Accredia, consente di ridurre significativamente i costi delle verifiche mantenendo un livello adeguato di controllo. Per esempio, un gruppo composto da 100 aziende agricole richiederà la verifica di 10 aziende campionate, mentre un gruppo di 25 membri richiederà la verifica di 5 membri.
Il campionamento deve essere effettuato secondo criteri di rappresentatività e analisi del rischio, privilegiando i membri che gestiscono i volumi maggiori, quelli che presentano maggiore complessità operativa o quelli per i quali esistono elementi che suggeriscono possibili criticità.
Gestione delle non conformità nei gruppi
La gestione delle non conformità all’interno dei gruppi certificati presenta alcune peculiarità rispetto alle certificazioni individuali. Il decreto stabilisce che se nel campione iniziale del gruppo è individuata una non conformità critica o rilevante, deve essere controllato anche un altro campione delle stesse dimensioni.
La non conformità critica o rilevante riscontrata in un numero superiore al 50% dei membri del gruppo nel campione comporta, secondo i casi, la sospensione o la revoca della certificazione per l’intero gruppo. Questa disposizione riflette il principio che se le problematiche sono così diffuse da interessare la maggioranza del campione verificato, è ragionevole presumere che il problema sia sistemico e riguardi la gestione complessiva del gruppo.
Viceversa, le non conformità riscontrate solo su singoli membri del gruppo non comportano conseguenze per l’intero gruppo, ma vengono gestite con riferimento ai singoli operatori non conformi. Il coordinatore deve attivarsi per garantire che i membri interessati adottino le necessarie misure correttive entro i termini stabiliti.
Quali sono i vantaggi economici della Certificazione di Gruppo?
La Certificazione di Gruppo presenta numerosi vantaggi sia economici che organizzativi che la rendono particolarmente attrattiva per i piccoli operatori.
Riduzione dei costi di certificazione
Il vantaggio economico più evidente riguarda la drastica riduzione dei costi pro-capite di certificazione. I costi fissi della certificazione, come la preparazione della documentazione di sistema, la gestione dei contratti con l’organismo di certificazione e i costi amministrativi generali, vengono ripartiti tra tutti i membri del gruppo.
Anche i costi delle verifiche si riducono significativamente grazie al sistema di campionamento. Invece di dover sostenere il costo di una verifica individuale completa, ciascun membro del gruppo contribuisce proporzionalmente ai costi delle verifiche sul coordinatore e sul campione estratto. Considerando che mediamente solo circa il 10-30% dei membri viene effettivamente sottoposto a verifica in campo in ciascun ciclo di sorveglianza, il risparmio può essere molto significativo.
Semplificazione degli adempimenti amministrativi
Un altro vantaggio rilevante riguarda la semplificazione degli oneri amministrativi. I membri del gruppo non devono gestire direttamente i rapporti con l’organismo di certificazione, che sono centralizzati presso il coordinatore. Questo alleggerisce considerevolmente il carico amministrativo per i piccoli operatori, che possono concentrarsi sull’attività produttiva affidando la gestione della certificazione a un soggetto più strutturato.
Il coordinatore si occupa di mantenere aggiornato il sistema di gestione documentale, di interfacciarsi con l’organismo di certificazione per le verifiche, di gestire eventuali non conformità e di assicurare che tutti i membri dispongano della documentazione necessaria per emettere correttamente le dichiarazioni di sostenibilità.
Accesso a competenze tecniche specializzate
La certificazione di gruppo facilita l’accesso a competenze tecniche specializzate che sarebbero difficilmente accessibili per i singoli piccoli operatori. Il coordinatore può avvalersi di consulenti qualificati per strutturare correttamente il sistema di gestione, calcolare le emissioni di gas serra, preparare la documentazione per le verifiche e formare i membri del gruppo sui requisiti da rispettare.
Queste competenze, il cui costo sarebbe proibitivo se dovessero essere acquisite da ogni singolo operatore, diventano economicamente sostenibili quando vengono condivise all’interno del gruppo.
Maggiore potere contrattuale
Aggregarsi in un gruppo certificato aumenta anche il potere contrattuale nei confronti dei soggetti a valle della filiera. Un gruppo che garantisce volumi significativi di materia prima certificata può negoziare condizioni economiche più favorevoli rispetto a piccoli operatori che conferiscono quantitativi limitati.
Questo aspetto è particolarmente rilevante in settori caratterizzati da forte asimmetria tra produttori frammentati e acquirenti concentrati, come spesso accade nelle filiere agroenergetiche.
Elementi critici nella strutturazione di una Certificazione di Gruppo
Nonostante i numerosi vantaggi, la Certificazione di Gruppo presenta anche alcune criticità che devono essere attentamente considerate prima di intraprendere questo percorso.
1. Scelta del coordinatore appropriato
La scelta del soggetto coordinatore è forse l’elemento più critico per il successo di una Certificazione di Gruppo. Il coordinatore deve possedere competenze tecniche adeguate, capacità organizzative, affidabilità e deve godere della fiducia dei membri del gruppo.
Un coordinatore inadeguato può compromettere l’intera certificazione, esponendo tutti i membri del gruppo a rischi di non conformità, sospensioni o revoche. È essenziale che il coordinatore disponga di risorse dedicate alla gestione della certificazione e sia in grado di svolgere efficacemente i controlli interni sui membri.
2. Gestione degli obblighi contrattuali
La formalizzazione dei rapporti attraverso contratti scritti richiede attenzione nella definizione delle clausole contrattuali. I contratti devono bilanciare adeguatamente diritti e obblighi, prevedere meccanismi chiari per la gestione delle controversie, disciplinare le modalità di ingresso e uscita dal gruppo e definire con precisione le responsabilità economiche di ciascun membro.
Contratti mal strutturati possono generare contenziosi che minano la stabilità del gruppo e compromettono la certificazione.
3. Mantenimento dell’omogeneità del gruppo
Con il passare del tempo, può diventare difficile mantenere l’omogeneità del gruppo in termini di pratiche operative, livelli di conformità e impegno dei membri. Alcuni membri potrebbero migliorare le proprie performance mentre altri potrebbero non tenere il passo, creando squilibri che complicano la gestione complessiva.
Il coordinatore deve essere in grado di accompagnare i membri in difficoltà, fornendo supporto tecnico e formazione, ma deve anche essere pronto a escludere dal gruppo chi non è in grado o non vuole adeguarsi ai requisiti, per evitare di mettere a rischio l’intera certificazione.
4. Costi dei controlli interni
Il decreto richiede che il coordinatore svolga controlli interni sui membri del gruppo per verificare il rispetto dei requisiti di certificazione. Questi controlli rappresentano un costo che deve essere sostenuto dal gruppo e deve essere adeguatamente pianificato nel budget complessivo della certificazione.
Un sistema di controlli interni inefficace aumenta il rischio che durante le verifiche dell’organismo di certificazione emergano non conformità che avrebbero potuto essere prevenute o corrette tempestivamente.
Come costituire una Certificazione di Gruppo? Scopri gli aspetti operativi
Per gli operatori interessati a costituire o aderire a una Certificazione di Gruppo, è utile comprendere gli aspetti operativi del processo.
Fase preliminare di analisi e progettazione
Prima di avviare formalmente il percorso di certificazione, è necessaria una fase di analisi per valutare la fattibilità della certificazione di gruppo. Questa fase comprende l’identificazione dei potenziali membri del gruppo, la verifica del rispetto dei requisiti territoriali quando previsti, la valutazione delle competenze disponibili, la stima dei costi e dei benefici attesi.
È importante anche individuare il modello organizzativo più appropriato tra quelli previsti dal decreto per il proprio settore, valutando se costituire un’entità giuridica autonoma o optare per un gruppo strutturato contrattualmente.
Identificazione e formalizzazione del coordinatore
Una volta deciso di procedere, il primo passo operativo è l’identificazione formale del soggetto coordinatore. Se si opta per la costituzione di una cooperativa o di un consorzio, sarà necessario seguire le procedure previste dalla normativa civilistica per la costituzione di tali enti.
Nel caso di gruppo strutturato, deve essere identificato il soggetto che assumerà il ruolo di coordinatore e devono essere definiti i termini economici e organizzativi della coordinazione.
Redazione dei contratti e delle procedure
Il gruppo deve poi procedere alla redazione dei contratti tra i membri e alla preparazione delle politiche e procedure interne scritte richieste dal decreto. Questa documentazione deve coprire tutti gli aspetti rilevanti: tracciabilità, calcolo delle emissioni, controlli interni, gestione delle non conformità, obblighi dei membri, responsabilità del coordinatore.
È consigliabile farsi assistere da consulenti con esperienza specifica nella certificazione di sostenibilità dei biocombustibili per assicurare che la documentazione sia completa e conforme ai requisiti dello schema di certificazione.
Presentazione dell’istanza di certificazione
Una volta completata la documentazione, il coordinatore presenta l’istanza di certificazione a un organismo di certificazione accreditato per lo schema nazionale. L’istanza deve includere l’elenco completo dei membri del gruppo, la documentazione contrattuale, le politiche e procedure interne, e tutte le informazioni richieste dall’organismo per valutare la conformità del gruppo ai requisiti.
L’organismo di certificazione effettua quindi la verifica iniziale, che comprende l’esame della documentazione di sistema, la verifica presso il coordinatore e le verifiche presso un campione di membri del gruppo estratto secondo i criteri previsti.
Emissione del certificato e gestione ordinaria
In caso di esito positivo della verifica iniziale, l’organismo rilascia il certificato di conformità del gruppo, che autorizza tutti i membri a emettere dichiarazioni di sostenibilità per le partite cedute.
Inizia quindi la fase di gestione ordinaria, caratterizzata dalle verifiche di sorveglianza annuali, dai controlli interni del coordinatore, dalla gestione dell’eventuale ingresso di nuovi membri o uscita di membri esistenti, e dall’aggiornamento continuo della documentazione e delle registrazioni richieste.
L’obiettivo della Certificazione di Gruppo
La Certificazione di Gruppo, dettagliata nell’Articolo 14 del DM 7 agosto 2024, è molto più di una semplificazione amministrativa: è lo strumento chiave che il legislatore italiano ha adottato per rendere la transizione energetica inclusiva e non penalizzante per le migliaia di piccoli operatori che costituiscono la spina dorsale delle filiere agroenergetiche e forestali.
Sfruttando il campionamento statistico e la centralizzazione della gestione in capo a un coordinatore, questo modello abbatte le barriere economiche e amministrative, garantendo che la sostenibilità, la tracciabilità e la conformità ai criteri europei (RED II) siano rispettate in maniera efficiente. La corretta strutturazione del gruppo, la scelta attenta del coordinatore e la formalizzazione dei rapporti contrattuali sono elementi critici che determinano il successo dell’intera certificazione e l’accesso continuativo agli incentivi.
Per i piccoli operatori, l’adesione a un gruppo non è solo un obbligo normativo, ma una decisione strategica che assicura:
- Sostenibilità economica: riduzione drastica dei costi di verifica e gestione.
- Affidabilità e competenza: accesso centralizzato a know-how tecnico specialistico (es. calcolo GHG).
- Potere contrattuale: maggior forza negoziale verso gli utilizzatori finali.
In un contesto normativo in rapida evoluzione verso la RED III, la capacità di operare in una filiera certificata e tracciata con rigore diventerà un elemento di distinzione imprescindibile.
Per comprendere in dettaglio l’ambito di applicazione e i requisiti specifici della filiera forestale, la cui frammentazione ha reso necessaria l’introduzione della certificazione di gruppo, ti invitiamo a leggere il nostro articolo di approfondimento:
Certificazione Biomasse Forestali: DM 7 Agosto 2024 e FAQ MASE
Prometheus supporta la costituzione e gestione delle Certificazioni di Gruppo
La strutturazione di una Certificazione di Gruppo richiede competenze multidisciplinari che spaziano dalla conoscenza approfondita della normativa di settore alla gestione organizzativa, dalla contrattualistica alla gestione dei sistemi di tracciabilità.
Prometheus affianca operatori economici e organizzazioni nella costituzione e gestione di certificazioni di gruppo, offrendo supporto completo che include la valutazione di fattibilità e scelta del modello organizzativo più appropriato, l’identificazione e formazione del soggetto coordinatore, la redazione dei contratti tra i membri del gruppo e delle politiche e procedure interne, l’implementazione dei sistemi di tracciabilità e calcolo delle emissioni, la preparazione della documentazione per l’organismo di certificazione, l’assistenza durante le verifiche iniziali e di sorveglianza e la formazione continua dei membri del gruppo.
Il nostro team ha esperienza specifica in tutte le tipologie di certificazione di gruppo previste dal DM 7 agosto 2024 e conosce le specificità operative di ciascun settore produttivo.






