
Certificazione Biomasse Forestali secondo il DM 7 agosto 2024

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Il DM 7 agosto 2024 ha esteso per la prima volta il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità alle biomasse forestali destinate alla produzione di energia elettrica e termica. Questa innovazione normativa, attesa da anni dal settore legno-energia, introduce requisiti specifici per garantire la sostenibilità ambientale e sociale della filiera bosco-legno-energia, in linea con la Direttiva RED II e con il Testo Unico Forestale e delle Filiere Forestali (D.lgs. 34/2018).
A seguito dell’entrata in vigore del decreto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato una serie di FAQ e risposte a quesiti specifici che chiariscono aspetti operativi fondamentali per gli operatori del settore forestale. Questo articolo analizza in dettaglio questi chiarimenti, fornendo una guida pratica per comprendere come strutturare correttamente le filiere forestali, identificare chi deve certificarsi e rispettare i requisiti di sostenibilità.
Perché le biomasse forestali sono state incluse nel sistema di certificazione?
Prima del DM 7 agosto 2024, il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità riguardava esclusivamente biocarburanti e bioliquidi destinati principalmente al settore dei trasporti. L’estensione alle biomasse forestali risponde all’esigenza di garantire che anche la produzione di energia elettrica e termica da combustibili da biomassa rispetti criteri rigorosi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
La Direttiva RED II (2018/2001/UE) stabilisce che i combustibili da biomassa utilizzati negli impianti con potenza termica uguale o superiore a 20 MW (o 2 MW per combustibili gassosi da biomassa) devono rispettare specifici criteri di sostenibilità per poter accedere ai meccanismi di sostegno nazionali. Il decreto italiano recepisce queste disposizioni europee adattandole alle peculiarità della filiera forestale nazionale, caratterizzata da una frammentazione proprietaria e dalla presenza di numerosi piccoli operatori.
La certificazione delle biomasse forestali non rappresenta solo un obbligo normativo per accedere agli incentivi, ma costituisce anche uno strumento per valorizzare la gestione forestale sostenibile, garantire la legalità delle operazioni di raccolta e promuovere la tracciabilità lungo tutta la filiera, dall’imposto all’impianto di produzione energetica.
Come può essere strutturata una filiera di biomasse forestali?
Una delle principali difficoltà operative introdotte dal DM 7 agosto 2024 riguarda la comprensione di come deve essere organizzata la filiera delle biomasse forestali ai fini della certificazione. A differenza di altre filiere più lineari, quella forestale presenta una complessità organizzativa considerevole, con soggetti che possono rivestire più ruoli contemporaneamente o organizzarsi secondo modelli territoriali molto diversi.
Le tre fasi principali della filiera forestale
Il Ministero, nelle risposte ai quesiti degli operatori, ha chiarito che nella filiera bosco-legno-energia si possono distinguere tre settori o fasi principali.
La fase di utilizzazione comprende tutte le operazioni che vanno dal bosco all’imposto, ovvero il piazzale o slargo in cui viene accatastato il legname ottenuto dal taglio boschivo. In questa fase operano direttamente i proprietari forestali oppure imprese forestali specializzate che eseguono il taglio, la sramatura, la depezzatura e l’esbosco. Il risultato può essere materiale legnoso da opera, come tronchi con o senza corteccia destinati alla segheria, oppure materiale da biomassa energetica, che include legname di risulta, scarti di lavorazione o legname intero di qualità inferiore.
La fase di prima trasformazione si svolge dall’imposto fino all’ottenimento del primo prodotto commercializzabile. In questa fase operano aziende e imprese strutturate come segherie, produttori di legna da ardere, impianti di produzione di pellet o cippato. Le attività comprendono la segagione per ottenere legname da opera grezzo, la spaccatura e la stagionatura per la legna da ardere, la cippatura per il cippato forestale e la pellettizzazione per il pellet.
La fase di seconda trasformazione porta dal materiale legnoso grezzo a un prodotto industriale finito, come mobili, serramenti o pavimenti, oppure alla generazione del servizio energetico finale attraverso la combustione diretta o la cogenerazione per produrre energia elettrica e termica.
I principali soggetti della filiera forestale
Lungo questa catena possono operare diversi soggetti, ciascuno con ruoli e responsabilità specifiche. La proprietà forestale comprende i proprietari di superfici boscate, siano essi privati, comuni, enti pubblici o gestori di superfici forestali come consorzi o comunità montane. Questi soggetti possono decidere di vendere le piante in piedi oppure di gestire direttamente le operazioni di taglio e vendita del materiale legnoso.
Le imprese boschive sono i soggetti che materialmente eseguono le operazioni selvicolturali e di taglio. Possono operare su incarico della proprietà forestale, limitandosi all’abbattimento e all’esbosco, oppure possono acquistare direttamente le piante in piedi e gestire l’intera filiera fino alla commercializzazione.
Gli operatori di seconda lavorazione comprendono i produttori di pellet, cippato, legna da ardere e altri biocombustibili solidi. Questi soggetti acquistano il materiale legnoso dall’impresa boschiva o dalla proprietà forestale e lo trasformano in un prodotto standardizzato pronto per l’utilizzo finale.
I collettori sono figure intermedie che raccolgono biomasse da più fonti, eventualmente effettuano ulteriori lavorazioni come la cippatura o l’essiccazione, e poi cedono il materiale agli operatori elettrici. Possono gestire impianti di stoccaggio temporaneo e svolgere funzioni di aggregazione dell’offerta.
Gli operatori elettrici sono i soggetti che utilizzano le biomasse forestali per la produzione di energia elettrica e termica. Possono essere centrali termoelettriche, impianti di cogenerazione o centrali termiche industriali. In alcuni casi, questi operatori possono anche integrarsi verticalmente nella filiera, acquistando direttamente le piante in piedi e gestendo tutte le fasi successive.
Chi è il primo operatore economico nella filiera delle biomasse forestali?
Una delle domande più frequenti da parte degli operatori forestali riguarda l’identificazione del primo operatore economico che deve certificarsi. Il DM 7 agosto 2024 stabilisce che nella filiera delle biomasse forestali il primo operatore economico è il gestore del primo punto di raccolta.
Il decreto definisce il primo punto di raccolta come “l’impianto di stoccaggio, impianto di trattamento o l’eventuale cantiere di taglio, gestito direttamente dall’operatore economico, o da altra controparte di un accordo contrattuale, che si procura le materie prime direttamente dai produttori di biomassa forestale”.
Identificazione del primo operatore in base alla struttura della filiera
Il Ministero ha chiarito che l’identificazione del primo operatore economico deve avvenire caso per caso, in base alla struttura organizzativa specifica della filiera. Non esiste una soluzione univoca applicabile a tutte le situazioni.
Se la proprietà forestale vende le piante in piedi a un’impresa boschiva, quest’ultima diventa il primo operatore economico, in quanto procede all’abbattimento, alle operazioni di esbosco, eventualmente alla cippatura e alla cessione delle biomasse all’operatore elettrico o al collettore. In questo scenario, l’impresa boschiva gestisce il primo punto di raccolta e deve quindi certificarsi.
Se invece la proprietà forestale vende direttamente il legname e la biomassa forestale e incarica l’impresa boschiva di eseguire solo il taglio degli alberi come prestazione di servizio, il primo operatore economico diventa la proprietà forestale stessa. In questo caso, la proprietà deve certificarsi in quanto effettua direttamente la cessione delle biomasse.
Una terza possibilità è rappresentata dai casi in cui l’operatore elettrico acquista le piante in piedi dalla proprietà forestale e gestisce direttamente tutte le operazioni successive: abbattimento, sramatura, depezzatura, esbosco, trasporto, cippatura, selezione, essicazione e utilizzo finale. In questo scenario di integrazione verticale completa, l’operatore elettrico è il primo e unico operatore economico della filiera.
Il ruolo degli abbattitori
Il Ministero ha chiarito esplicitamente che l’abbattitore che esegue la mera operazione di abbattimento non è soggetto all’obbligo di certificazione. Tuttavia, se l’abbattitore gestisce anche l’impianto di stoccaggio o trattamento per l’ottenimento dei biocombustibili destinati alle centrali alimentate a biomasse, allora diventa operatore economico e deve certificarsi.
Questa distinzione è fondamentale perché permette di escludere dalla certificazione i piccoli tagliaboschi che operano come prestatori d’opera per conto della proprietà o di altri soggetti, concentrando l’obbligo certificativo su chi effettivamente gestisce il flusso fisico ed economico della biomassa.
La certificazione di gruppo per le biomasse forestali
Data la frammentazione proprietaria che caratterizza il settore forestale italiano, con migliaia di piccoli proprietari e operatori che conferiscono quantitativi limitati di biomassa, il DM 7 agosto 2024 prevede la possibilità di utilizzare la certificazione di gruppo.
Chi può costituire un gruppo nella filiera forestale?
La certificazione di gruppo è uno strumento pensato per aggregare più operatori di piccole dimensioni sotto un’unica certificazione, riducendo i costi e semplificando le procedure. Secondo il decreto, possono costituire certificazioni di gruppo gli operatori economici afferenti alla fase di produzione e raccolta delle biomasse legnose agricole e forestali, nonché, nel caso di rifiuti inferiori a 100 tonnellate annue o di residui, gli operatori economici presso i quali hanno origine i rifiuti o residui.
Il Ministero ha inoltre introdotto la figura dell’intermediario all’interno delle certificazioni di gruppo. L’intermediario è identificabile come il soggetto che preleva il prodotto dal produttore e lo cede al coordinatore del gruppo o all’utilizzatore finale. È fondamentale che l’intermediario abbia il possesso fisico della merce e che effettui operazioni di carico e scarico della stessa, anche con possibile stoccaggio temporaneo.
Composizione e funzionamento dei gruppi per le biomasse forestali
Un gruppo può essere composto da piccoli proprietari forestali, imprese boschive di dimensioni contenute, produttori di biomassa residuale e un coordinatore che gestisce la certificazione complessiva. Il coordinatore ha la responsabilità di garantire che tutti i membri del gruppo rispettino i requisiti di sostenibilità e mantengano la documentazione necessaria.
Nel caso specifico della certificazione di gruppo in cui sia presente una cooperativa agricola che raggruppa un certo numero di aziende agricole o forestali, il Ministero ha chiarito che nella stima del campione da sottoporre a verifica va conteggiato il numero totale delle aziende agricole, non la cooperativa come singolo operatore. Questo approccio garantisce che la verifica sia effettivamente rappresentativa dell’intera base produttiva del gruppo.
Quali sono i requisiti di sostenibilità specifici per le biomasse forestali?
Il DM 7 agosto 2024 stabilisce che le biomasse forestali devono rispettare i criteri di sostenibilità previsti dai commi 10 e 11 dell’Articolo 42 del D.lgs. 199/2021, tenendo conto di quanto stabilito nel Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448
Dimostrazione della sostenibilità attraverso la normativa forestale nazionale
Un aspetto particolarmente rilevante, che ha raccolto il consenso di tutte le associazioni di categoria, riguarda la possibilità di dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità avvalendosi della normativa forestale italiana già esistente. Il decreto stabilisce esplicitamente che la conformità ai requisiti di sostenibilità può essere provata anche avvalendosi del D.lgs. 34/2018 (Testo Unico delle Foreste e delle Filiere Forestali – TUFF), del Regolamento UE 2023/1115 sulla deforestazione e della documentazione comprovante la tracciabilità della biomassa legnosa ai sensi del DM 2 marzo 2010.
Questo significa che per il settore forestale la sostenibilità ambientale viene comunque sempre garantita dal rispetto dei principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), definiti dalla seconda conferenza Forest Europe tenutasi a Helsinki nel 1993 e recepiti dal TUFF. La normativa nazionale in materia forestale è finalizzata alla tutela ambientale e della biodiversità, alla conservazione del paesaggio nonché alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi.
L’esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale, sia su proprietà pubblica che privata, è sempre subordinata al rispetto dei principi di gestione forestale sostenibile recepiti dalle Regioni e Province autonome nelle proprie norme e regolamenti di settore. Questi regolamenti individuano e definiscono, su basi di selvicoltura naturalistica, le ordinarie pratiche di gestione del bosco per i propri contesti territoriali, ecologici e socioeconomici. Inoltre, l’esecuzione di ogni intervento selvicolturale deve essere autorizzata dalle autorità competenti in materia delle Regioni e Province autonome.
Gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, delle Prescrizioni di massima e polizia forestale di cui al R.D.L. 3267/1923, dei Regolamenti forestali coerenti con il TUFF e delle Misure di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 e delle aree protette, garantiscono comunque impatti positivi o neutri sulla biodiversità degli ecosistemi.
Verifiche documentali e sopralluoghi in campo
Per le biomasse forestali, la verifica documentale dell’organismo di certificazione deve riguardare la sostenibilità di tutti i fondi e la documentazione o le autorizzazioni riconducibili ai lotti boschivi. Questo implica che un operatore può disporre di più fondi, ciascuno dei quali può comprendere più lotti.
Durante le verifiche iniziali e di sorveglianza, l’organismo di certificazione deve effettuare sopralluoghi per verificare il rispetto dei criteri di sostenibilità. Il Ministero ha chiarito che per le lavorazioni forestali il sopralluogo può essere effettuato durante le operazioni di raccolta oppure in un momento in cui siano ancora presenti i residui colturali. La presenza di ceppaie e matricine è considerata equivalente alla presenza di residui colturali, permettendo quindi di verificare la conformità anche dopo la conclusione delle operazioni di taglio.
Nel caso di certificazione di gruppo per prodotti della fase agricola o forestale, il Ministero ha confermato che il 20% dei fondi da verificare in campo deve essere calcolato per ciascuna delle imprese agricole o forestali campionate, garantendo così un livello adeguato di controllo sulla reale applicazione delle pratiche sostenibili.
Matrici legnose ammissibili e loro qualificazione
Un altro aspetto fondamentale riguarda la corretta qualificazione delle diverse matrici legnose che possono essere utilizzate per la produzione di energia. Il Ministero ha fornito chiarimenti specifici su diverse tipologie di biomasse.
Pioppeti e piantagioni arboree da legno
Le coltivazioni arboree dedicate, come pioppo ed eucalipto, rientrano nelle produzioni agricole e non forestali. Questa distinzione è importante perché comporta l’applicazione di procedure di verifica diverse e l’obbligo di rispettare i criteri relativi ai terreni agricoli previsti dal decreto.
Anche i pioppeti e le piantagioni arboree da legno sono ricompresi nelle attività agricole. Questa classificazione riflette la natura intensiva e programmata di queste coltivazioni, che differiscono sostanzialmente dalla gestione dei boschi naturali o seminaturali.
Residui da colture agricole arboree
I residui derivanti dalla potatura di vite, olivo e alberi da frutto, così come gli espianti e le potature del verde pubblico, richiedono una corretta qualificazione ai fini della certificazione.
Filari, fasce frangivento e siepi
I filari, le fasce frangivento e le siepi svolgono funzioni di protezione delle colture e il loro mantenimento è effettuato nell’ambito della produzione agricola dell’azienda. Il Ministero ha chiarito che il materiale legnoso risultante da queste attività deve considerarsi come sottoprodotto delle attività agricole, facilitando così la gestione della certificazione per gli agricoltori.
Verde urbano e potature pubbliche
Le potature ottenute da verde pubblico o privato devono considerarsi rifiuti in quanto ottenute dall’esecuzione di un servizio e non di un processo produttivo. Se considerato rifiuto, il materiale legnoso proveniente dalla manutenzione del verde urbano, per poter essere impiegato nella produzione di energia come biomassa legnosa, deve essere sottoposto a procedura di end of waste oppure essere utilizzato all’interno di un impianto autorizzato al trattamento dei rifiuti.
Legname fluitato e materiale ripario
Una questione particolare riguarda il recupero di materiale legnoso prelevato in aree ripariali. Il Ministero ha chiarito che questa attività si deve considerare matrice forestale poiché la raccolta della vegetazione proveniente dai naturali processi di ricambio stagionale, trasportata dalle piene e depositata nell’alveo dei corsi d’acqua e nelle aree demaniali limitrofe, è del tutto assimilabile al prelievo di materiale legnoso in bosco.
Generalmente le operazioni che consentono il recupero di questi materiali sono soggette ad autorizzazione o concessione da parte degli enti locali con competenza sulle aree demaniali interessate. Pertanto, le operazioni di recupero non possono assimilarsi all’erogazione di un servizio ma sono parte di un processo produttivo con cui l’impresa agricola o forestale si procura biomassa legnosa come materia prima.
Tale interpretazione resta valida anche nel caso in cui le imprese partecipino a bandi di gara emanati dagli enti locali per finalità di manutenzione idrica, qualora il bando comprenda la localizzazione, la stima e l’acquisizione del quantitativo di materiale legnoso da prelevare. In tal caso, seppure l’ente richieda un servizio, vi sono interessi convergenti: l’impresa ha interesse primario nel procurarsi biomasse e l’ente locale ha interesse a rimuovere ostacoli al deflusso delle acque.
Operatori economici esonerati dalla certificazione
Il DM 7 agosto 2024 prevede specifiche esenzioni dall’obbligo di certificazione per alcune categorie di operatori. Comprendere correttamente queste esenzioni è fondamentale per evitare adempimenti non necessari..
Piccoli operatori forestali occasionali
Una categoria specificamente esentata riguarda i produttori di biomasse solide residuali agricole derivanti da lavorazioni occasionali che conferiscono la biomassa, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 1.000 tonnellate, a un produttore di energia elettrica configurato come operatore economico.
Questa esenzione comprende anche la biomassa derivante da piante sradicate o schiantate, ripuliture e tagli nel caso di eventi meteorologici estremi come tempeste o trombe d’aria. L’obiettivo è non gravare di obblighi certificativi gli operatori che intervengono sporadicamente o in situazioni di emergenza. Il Ministero ha chiarito che per questi operatori esonerati, coloro che ricevono i rifiuti o residui dovranno comunque provvedere al mantenimento accurato della tracciabilità, della documentazione di introduzione e del bilancio di massa per detti materiali.
Esclusione automatica dalla verifica di chiusura
Il Ministero ha confermato che le nuove fattispecie di operatori economici esclusi dall’obbligo di certificazione secondo lo Schema Nazionale possono essere esonerate fin da subito e pertanto saranno esonerati anche dalla verifica di chiusura prevista in caso di cessazione della certificazione.
Trasportatori e altre figure esentate
Continuano ad essere esonerati dall’obbligo di certificazione i trasportatori che effettuano servizio per conto terzi, purché non assumano la proprietà della biomassa e non svolgano funzioni di intermediazione commerciale.
Tracciabilità e bilancio di massa per le biomasse forestali
Il sistema di tracciabilità rappresenta l’elemento centrale della certificazione di sostenibilità delle biomasse forestali. Ogni operatore economico deve essere in grado di documentare l’origine della biomassa, le quantità movimentate, le trasformazioni subite e le destinazioni finali.
Sistema di equilibrio di massa
Il decreto prevede che tutti gli operatori economici applichino un sistema di equilibrio di massa (mass balance) che permetta di verificare la coerenza tra le quantità di biomassa in ingresso e in uscita da ogni fase della filiera.
Nel caso delle biomasse forestali, il bilancio di massa deve tenere conto di diversi aspetti. In primo luogo, le perdite naturali dovute all’umidità: il legname fresco può perdere significative quantità di peso durante la stagionatura o l’essicazione. In secondo luogo, gli scarti di lavorazione: le operazioni di cippatura, la pulizia da corteccia o terra e altre lavorazioni possono generare perdite di materiale.
Il sistema deve permettere di identificare univocamente ogni partita di biomassa attraverso un codice alfanumerico che include il codice identificativo dell’organismo di certificazione e il codice identificativo dell’operatore economico. Per le biomasse forestali, deve essere indicato anche il luogo fisico dove è avvenuto il primo punto di raccolta.
Dichiarazioni di sostenibilità
Ciascun operatore economico, in accompagnamento a ogni partita ceduta, rilascia all’operatore economico successivo una Dichiarazione di Sostenibilità redatta secondo i modelli previsti dal decreto.
Tempistiche e scadenze specifiche per le biomasse forestali
Le scadenze per la certificazione delle biomasse forestali presentano alcune specificità rispetto ad altri biocombustibili, in considerazione della particolare complessità organizzativa del settore.
La proroga al 30 giugno 2026
Il decreto riconosce le peculiarità del comparto delle biomasse solide concedendo una proroga ulteriore fino al 30 giugno 2026 per completare l’iter di certificazione. Gli Utilizzatori di biomassa che intendono beneficiare di questa estensione devono aver sottoscritto e accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità con l’organismo di certificazione entro i termini precedenti e dimostrare l’avvio concreto del percorso di certificazione. L’obbligo di stipula del contratto per ottenere la proroga non si applica ad altri operatori della filiera precedenti alla Centrale.
Questa proroga è stata prevista per consentire agli operatori forestali, alle imprese di raccolta e trasformazione del legno e ai produttori di pellet e cippato di adeguarsi gradualmente ai nuovi e più stringenti requisiti di sostenibilità forestale. Il settore ha accolto positivamente questa disposizione, che riconosce la necessità di tempo per organizzare la documentazione, formare il personale e strutturare i sistemi di tracciabilità.
Applicazione graduale dei criteri di sostenibilità
L’articolo 21 del decreto stabilisce che i criteri di sostenibilità per le biomasse forestali sono rispettati a decorrere dai 9 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale. Questo periodo transitorio permette agli operatori già attivi di adeguare le proprie procedure operative ai nuovi requisiti senza interruzione dell’attività.
Durante questo periodo, gli operatori possono continuare a operare secondo le precedenti modalità, purché avviino contestualmente il percorso di adeguamento ai nuovi requisiti. Al termine dei 9 mesi, tutti gli operatori che intendono accedere agli incentivi devono essere pienamente conformi.
Sanzioni e gestione delle non Conformità nel settore forestale
Il decreto introduce un sistema articolato di gestione delle non conformità, con particolare attenzione alle specificità del settore forestale.
In caso di non conformità minore rilevata durante la verifica iniziale, il Ministero ha chiarito che si concede di ripresentare la richiesta anche dopo soli 3 mesi, anziché i 9 mesi previsti per le non conformità critiche o rilevanti. Questa disposizione, introdotta dalle FAQ ministeriali, favorisce l’iter di certificazione per gli operatori che presentano problematiche facilmente risolvibili.
Per le non conformità critiche riscontrate durante una sorveglianza o un rinnovo, con conseguente revoca del certificato, devono invece trascorrere 9 mesi prima che l’azienda possa presentare una nuova richiesta di certificazione.
Annullamento retroattivo delle dichiarazioni
Il Ministero ha confermato che in caso di non conformità critica i certificati si possono annullare anche retroattivamente. Questa disposizione ha conseguenze significative per l’intera filiera a valle dell’operatore non conforme, in quanto le dichiarazioni di sostenibilità emesse perdono validità con effetto retroattivo.
Non conformità nei gruppi certificati
Nel caso delle certificazioni di gruppo, il Ministero ha chiarito che una non conformità critica rilevata su un membro del gruppo non comporta automaticamente la revoca del certificato intestato al soggetto coordinatore. L’organismo di certificazione procede con un’ulteriore verifica su altro campione. Solo nel caso in cui la non conformità sia estesa a più del 50% dei membri campionati, la non conformità si applica a tutto il gruppo.
Per il singolo membro oggetto di non conformità critica, seppur non esplicitato formalmente nel decreto, dovrebbe valere la sospensione temporanea dal gruppo.
Verifiche di chiusura e trasferimento tra organismi di certificazione
Il nuovo decreto introduce l’obbligo della verifica di chiusura in specifiche circostanze, rappresentando una novità significativa rispetto al precedente sistema.
Quando è obbligatoria la verifica di chiusura?
La verifica di chiusura è richiesta in caso di trasferimento della certificazione da un organismo a un altro. Il Ministero ha confermato che nel caso di trasferimento di certificati rilasciati secondo il vecchio DM 14 novembre 2019 si applica l’obbligo della verifica di chiusura secondo quanto previsto dal nuovo decreto.
Tuttavia, la verifica di chiusura non è obbligatoria in occasione del rinnovo quinquennale della certificazione presso lo stesso organismo. Questa distinzione è importante per pianificare correttamente le risorse economiche e organizzative necessarie.
Aspetti specifici del decreto: produzione di energia e utilizzatori finali
Il decreto estende requisiti particolari agli utilizzatori finali che producono energia elettrica e termica da biomasse forestali, chiarendo l’ambito di applicazione dell’obbligo.
Obbligo certificativo per gli utilizzatori
La definizione di “utilizzatore” è ampia e include “ogni persona fisica o giuridica che utilizza biocombustibili per scopi energetici diversi dal trasporto”. Ciò significa che l’obbligo non è limitato agli impianti di energia elettrica, ma si estende a tutti gli impianti che impiegano combustibili da biomassa, inclusa la combustione diretta per la produzione di calore.
Il MASE ha confermato che:
- Rientrano nell’ambito di applicazione anche gli impianti che producono biogas tramite digestione anaerobica e successiva combustione, se utilizzano matrici forestali/agricole certificate nelle miscele.
- Per gli impianti a biogas riconvertiti a biometano, può essere rilasciato un unico certificato di sostenibilità che copra entrambe le attività, semplificando la gestione amministrativa.
EU ETS e vantaggi della Certificazione volontaria
Un aspetto rilevante riguarda gli operatori soggetti al sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS). Questi possono ora certificarsi volontariamente per dimostrare il fattore emissivo nullo delle biomasse utilizzate. Ciò apporta un vantaggio diretto nella contabilizzazione delle emissioni ai fini ETS. Per questi operatori, è cruciale che anche i fornitori di bio-combustibile siano certificati, garantendo la tracciabilità e la sostenibilità lungo tutta la filiera.
Tempistiche di rilascio
Per gli impianti di nuova costruzione, la certificazione di azienda può essere rilasciata immediatamente dopo l’esito positivo della verifica iniziale e il completamento delle procedure di collaudo. Questo accorgimento normativo permette agli operatori di iniziare a cedere il prodotto con la dichiarazione di sostenibilità non appena l’impianto è operativo, minimizzando il rischio di perdere incentivi a causa di ritardi burocratici.
Calcolo e tracciabilità: emissioni di Gas Serra (GHG)
Un pilastro tecnico del decreto è la metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) associate alla filiera delle biomasse forestali.
Metodologia e unità di misura
Il calcolo delle emissioni deve seguire la metodologia prevista dal Regolamento (UE) 2022/996, utilizzando l’unità di misura standard europea in gCO₂eq/MJ (grammi di CO2 equivalente per megajoule) per confrontare l’impatto climatico.
Il rispetto della GFS (Gestione Forestale Sostenibile) non esonera l’operatore dal calcolare effettivamente le emissioni associate alla propria filiera specifica. Per alcune tipologie di biomassa legnosa sono disponibili anche Valori di Default Totali e Disaggregati.
È fondamentale notare che per le biomasse forestali in sé non esistono soglie minime di riduzione delle emissioni obbligatorie, a differenza dei biocarburanti, ma queste soglie vigono per gli impianti di produzione di energia elettrica e termica che le utilizzano.
Fattori emissivi chiave
Nel calcolo GHG, gli operatori devono considerare l’intero ciclo di vita:
- Raccolta e lavorazione: consumo di carburante di motoseghe, escavatori, cippatrici e altri macchinari.
- Trasporto: il trasporto dal bosco all’imposto, fino all’utilizzatore finale.
- Lavorazione ed essicazione: energia elettrica consumata per cippatura/pellettizzazione e, crucialmente, le emissioni associate all’eventuale essiccazione artificiale del materiale legnoso.
Classificazione Certificativa dei prodotti forestali
Il Ministero ha fornito chiarimenti sulla qualificazione dei prodotti finiti e sottoprodotti ai fini dell’obbligo di certificazione.
- Cippato come prodotto finito: il cippato forestale è considerato un prodotto finito in quanto bio-combustibile pronto per l’uso energetico. Il produttore di cippato deve quindi emettere una dichiarazione di sostenibilità come prodotto finale, attestando la corretta tracciabilità e il bilancio di massa delle fasi precedenti.
- Sottoprodotti e obbligo di Certificazione: le attività che generano sottoprodotti devono essere necessariamente oggetto di certificazione se non espressamente escluse dal decreto. Ciò assicura che anche il materiale legnoso secondario, se ceduto per la produzione di energia incentivata, rispetti i criteri di sostenibilità e sia tracciato correttamente.
Verso la RED III per prospettive future
Il sistema di certificazione è dinamico e si evolverà con il futuro recepimento della Direttiva RED III (2023/2413/UE), che inasprirà ulteriormente i requisiti di sostenibilità.
Si prevedono nuovi criteri rafforzati focalizzati sulla protezione della biodiversità e sulla minimizzazione degli impatti sulla qualità del suolo. L’approccio del Ministero è di attendere il recepimento della RED III prima di introdurre ulteriori modifiche significative, garantendo stabilità normativa agli operatori. Inoltre, è attesa una maggiore integrazione digitale e l’uso di piattaforme elettroniche per semplificare la tracciabilità e l’efficacia dei controlli.
Domande frequenti sulla Certificazione di Biomasse Forestali
Chi deve certificarsi per primo?
Il gestore del primo punto di raccolta (proprietà forestale, impresa boschiva o utilizzatore, a seconda della struttura contrattuale).
Le piccole proprietà devono certificarsi?
No, possono aderire a una certificazione di gruppo coordinata da un aggregatore (es. cooperativa, consorzio).
È obbligatoria una certificazione forestale (FSC/PEFC)?
No. Il rispetto della normativa forestale nazionale e regionale (TUFF e autorizzazioni) è sufficiente per dimostrare la sostenibilità.
Quanto tempo ho per adeguarmi alla Certificazione Biomasse Forestali?
Fino al 30 giugno 2026 per completare l’iter, a patto di aver avviato concretamente il processo.
Il legname fluitato è certificabile?
Sì, è considerato biomassa forestale certificabile, purché la raccolta sia autorizzata dagli enti competenti.
Cosa succede se cambio Organismo di Certificazione?
È obbligatorio effettuare un audit di chiusura presso il precedente OdC prima del trasferimento.
Certificazione delle biomasse forestali riconosciuto come investimento strategico
La certificazione delle biomasse forestali secondo il DM 7 agosto 2024 è un passaggio fondamentale per garantire l’accesso agli incentivi e per posizionarsi come attori credibili nella transizione energetica. La complessità intrinseca della filiera richiede un approccio personalizzato e una conoscenza approfondita dei chiarimenti ministeriali. Investire oggi in una corretta implementazione significa non solo garantire la conformità, ma anche valorizzare la gestione forestale italiana e accedere a un mercato energetico in espansione.
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