
Nuovo Schema Nazionale Biocarburanti: guida completa al DM 7 agosto 2024

Index:
Introduzione
Il nuovo Schema Nazionale Biocarburanti, introdotto con il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2024, rappresenta un momento di svolta per tutti gli operatori della filiera dei biocombustibili in Italia. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 agosto 2024 ed entrato in vigore il giorno successivo, questo provvedimento aggiorna profondamente il precedente decreto del 14 novembre 2019, estendendo significativamente l’ambito di applicazione della certificazione di sostenibilità.
In questo articolo analizzeremo in dettaglio le novità introdotte, le differenze con il vecchio schema, i nuovi operatori economici che devono certificarsi e le scadenze fondamentali per la transizione.
Cos’è lo Schema Nazionale Biocarburanti?
Lo Schema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità rappresenta il sistema italiano per garantire che i biocarburanti, bioliquidi e altre fonti energetiche rinnovabili rispettino i criteri di sostenibilità ambientale e sociale stabiliti dalle direttive europee. L’aggiornamento normativo si è reso necessario per allineare la legislazione nazionale alle disposizioni del Decreto Legislativo 199/2021, che recepisce in Italia la Direttiva RED II (2018/2001/UE) sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili.
Il nuovo Schema Nazionale Biocarburanti risponde all’esigenza di garantire trasparenza e rintracciabilità lungo l’intera filiera produttiva, dalla materia prima fino all’immissione in consumo, permettendo agli operatori certificati di accedere agli incentivi nazionali e di contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione Europea.
Analizziamo le differenze sostanziali tra DM 7 agosto 2024 e DM 14 novembre 2019
Il nuovo decreto introduce modifiche strutturali che vanno ben oltre un semplice aggiornamento tecnico. Vediamo le principali differenze rispetto al decreto del 2019.
Estensione dell’ambito di applicazione
La differenza più rilevante riguarda l’estensione dell’ambito di certificazione. Mentre il DM 14 novembre 2019 si concentrava esclusivamente su biocarburanti e bioliquidi destinati ai trasporti, il nuovo Schema Nazionale Biocarburanti include un perimetro molto più ampio.
Il sistema di certificazione ora copre non solo tutti i biocombustibili (biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa e biogas per trasporti), ma si estende anche a: Carburanti rinnovabili di origine non biologica (RFNBO – Renewable Fuels of Non-Biological Origin), incluso l’idrogeno verde; Carburanti da carbonio riciclato (RCF – Recycled Carbon Fuels); e Combustibili da biomassa per produzione di energia elettrica e calore (con alcune esclusioni per impianti sotto determinate soglie di potenza).
Questa estensione riflette l’evoluzione tecnologica del settore e l’ampliamento degli obiettivi di decarbonizzazione, includendo per la prima volta nel sistema di certificazione italiano anche fonti energetiche non biologiche come l’idrogeno rinnovabile.
Nuovi criteri di sostenibilità rafforzati
Il DM 7 agosto 2024 introduce requisiti più stringenti in diverse aree. In termini di riduzione delle emissioni di gas serra, ad esempio, per il biometano destinato ai trasporti è richiesta una riduzione di almeno il 65%, mentre per altri usi energetici la soglia sale all’80%. Sono inoltre previsti un obbligo di tracciabilità rafforzata con sistemi di monitoraggio più accurati lungo tutta la filiera, e una nuova classificazione delle non conformità rilevate durante gli audit, con procedure più rigorose per sospensione e revoca dei certificati.
Modifiche procedurali e tempistiche
Il nuovo schema introduce anche cambiamenti nelle procedure operative:
- Tempi ridotti per l’emissione delle dichiarazioni: le dichiarazioni certificate di sostenibilità devono essere emesse in tempi più brevi rispetto al passato (ora 30 giorni, contro i 60 giorni precedenti)
- Audit di chiusura obbligatorio: in caso di cambio di ente di certificazione o schema, è ora obbligatorio un audit di chiusura con esito positivo
- Verifiche di sorveglianza: requisiti più rigorosi sui tempi e sulle date per le verifiche periodiche, con conseguenze immediate in caso di mancato rispetto.
I nuovi operatori economici obbligati alla certificazione
Una delle novità più impattanti del nuovo Schema Nazionale Biocarburanti riguarda l’estensione dell’obbligo di certificazione a nuove categorie di operatori economici, precedentemente esentate.
Produttori di energia elettrica e calore da biomasse
Il DM 7 agosto 2024 stabilisce che i produttori di energia elettrica e/o calore da combustibili da biomassa con combustione diretta, insieme ai loro fornitori, devono ora certificarsi per accedere ai meccanismi incentivanti.
Questa categoria estesa include impianti di cogenerazione, centrali termiche industriali, e impianti di produzione elettrica alimentati a biomasse forestali o agricole, nonché tutti i fornitori di biomassa solida destinata a questi impianti. L’obbligo di certificazione per questo comparto è entrato in vigore il 28 maggio 2025, sebbene siano previste alcune eccezioni per gli impianti sotto determinate soglie di potenza.
Utilizzatori di bioliquidi
Il decreto introduce per la prima volta nel sistema nazionale l’obbligo di certificazione per gli operatori nel settore dei carburanti rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) e dei carburanti da carbonio riciclato (RCF).
Rientrano in questo ambito: i produttori di idrogeno verde, gli operatori che producono carburanti da carbonio riciclato e l’intera filiera di fornitura di questi carburanti innovativi. Questi operatori sono tenuti a dimostrare il rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) 2023/1184, in particolare riguardo all’addizionalità, al matching temporale e alla provenienza dell’energia rinnovabile utilizzata.
Operatori nei Settori RFNBO e RCF
Il decreto introduce per la prima volta nell’ambito del sistema nazionale l’obbligo di certificazione per gli operatori del settore dei carburanti rinnovabili di origine non biologica (RFNBO – Renewable Fuels of Non-Biological Origin) e dei carburanti da carbonio riciclato (RCF – Recycled Carbon Fuels).
Questo ambito di applicazione comprende: i produttori di idrogeno verde, gli operatori che producono carburanti da carbonio riciclato e l’intera filiera di fornitura di questi carburanti innovativi. Questi operatori devono dimostrare il rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) 2023/1184, in particolare per quanto riguarda l’addizionalità, il matching temporale e la provenienza dell’energia rinnovabile utilizzata.
Leggi l’articolo sulla certificazione dell’idrogeno verde.
Ambito EU ETS
Una novità rilevante riguarda gli operatori soggetti al sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS). I produttori di energia elettrica e calore possono ora certificarsi volontariamente per dimostrare il fattore emissivo nullo delle biomasse utilizzate, ottenendo vantaggi nella contabilizzazione delle emissioni.
Come gestire la transizione per gli operatori già certificati
Per le aziende già certificate secondo il DM 14 novembre 2019, il nuovo decreto prevede un periodo transitorio di 12 mesi per adeguarsi ai nuovi requisiti. La transizione avverrà progressivamente in occasione delle sorveglianze annuali previste.
Gli operatori economici già certificati devono agire tempestivamente: è fondamentale aggiornare il proprio sistema di gestione, adeguare la documentazione e le procedure operative ai nuovi requisiti, prepararsi alle verifiche secondo i nuovi standard più rigorosi e implementare i nuovi sistemi di tracciabilità richiesti. Il precedente Decreto Ministeriale del 14 novembre 2019 sarà completamente abrogato il 26 agosto 2025, data entro la quale tutti gli operatori dovranno risultare conformi al nuovo schema.
Scadenze fondamentali del nuovo Schema Nazionale Biocarburanti
Il DM 7 agosto 2024 stabilisce un calendario di scadenze differenziate per settore, al fine di garantire una transizione graduale e sostenibile verso i nuovi requisiti.
- 27 agosto 2024 – Entrata in vigore: il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da questa data, le nuove certificazioni devono essere rilasciate secondo il nuovo schema.
- 26 agosto 2025 – Abrogazione del DM 14 novembre 2019: entro questa data, tutti gli operatori economici già certificati devono aver completato la transizione al nuovo schema e le certificazioni rilasciate secondo il vecchio decreto cessano di avere validità. Gli organismi di certificazione devono applicare esclusivamente i nuovi criteri.
- 31 dicembre 2025 – Scadenza per alcune filiere: per determinate categorie di operatori che hanno avviato l’iter di certificazione in ritardo (in particolare utilizzatori di bioliquidi che si certificano per la prima volta o operatori che devono estendere la certificazione a nuovi ambiti), il termine massimo per completare il processo è fissato a fine anno.
- 30 giugno 2026 – Proroga per il comparto biomasse solide: il decreto riconosce le peculiarità del comparto delle biomasse solide, concedendo una proroga ulteriore. Gli operatori che intendono beneficiarne devono aver sottoscritto e accettato il preventivo per la certificazione con l’organismo di certificazione entro i termini precedenti e dimostrare l’avvio concreto del percorso di certificazione, rispettando i requisiti intermedi stabiliti. Questa proroga è stata prevista per consentire agli operatori forestali, alle imprese di raccolta e trasformazione del legno e ai produttori di pellet e cippato di adeguarsi gradualmente ai nuovi e più stringenti requisiti di sostenibilità forestale.
Requisiti di sostenibilità e riduzione delle emissioni
Il nuovo Schema Nazionale Biocarburanti pone particolare enfasi sui criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo tutta la filiera produttiva.
Soglie di riduzione delle emissioni
Le percentuali minime di riduzione delle emissioni rispetto ai combustibili fossili variano in base alla destinazione d’uso, riflettendo l’ambizione crescente dell’UE nella lotta ai cambiamenti climatici e richiedendo agli operatori investimenti in efficienza produttiva. Le soglie principali sono: riduzione minima del 65% per il biometano destinato ai trasporti e riduzione minima dell’80% per il biometano destinato ad altri usi energetici. Requisiti specifici si applicano poi ai biocarburanti avanzati in base alla tipologia e all’anno di entrata in funzione dell’impianto.
La metodologia di calcolo
Il decreto rimanda alle norme tecniche UNI/TS 11429:2020 e UNI/TS 11567:2020 per la qualificazione degli operatori economici e stabilisce che il calcolo delle emissioni deve seguire la metodologia prevista dal Regolamento (UE) 2022/996.
Come prepararsi alla certificazione secondo il nuovo Schema Nazionale Biocarburanti
Per le aziende che devono certificarsi per la prima volta o aggiornare la certificazione esistente, è fondamentale seguire un percorso strutturato
Step 1: verifica dell’applicabilità
Il primo passo consiste nel verificare se la propria attività rientra nell’ambito di applicazione del nuovo Schema Nazionale Biocarburanti. Sono tenuti a certificarsi gli operatori economici che producono, cedono o utilizzano materie prime per biocombustibili destinati al mercato italiano; commercializzano materie destinate alla produzione di biocombustibili; producono energia elettrica e/o calore da biomasse e intendono accedere a incentivi; o operano nel settore RFNBO o RCF.
Step 2: scelta dell’organismo di certificazione
Gli organismi di certificazione accreditati per lo Schema Nazionale sono elencati sul sito del MASE. Tra i principali troviamo SGS, ICIM, Certiquality, Bureau Veritas, CSQA, RINA, Intertek. La scelta deve basarsi su: esperienza specifica nel settore di riferimento, conoscenza delle norme tecniche applicabili, tempistiche di certificazione e costi e modalità di erogazione del servizio.
Step 3: implementazione del sistema di gestione
Il cuore della certificazione consiste nell’implementare un sistema di gestione basato sulle norme UNI 11429 e UNI 11567, che deve garantire la tracciabilità completa dei flussi di materia prima ed energia, l’applicazione corretta del sistema di equilibrio di massa (mass balance), la documentazione di tutti i passaggi della filiera, il calcolo accurato delle emissioni di gas serra e l’esistenza di procedure efficaci per la gestione delle non conformità.
Step 4: audit di certificazione
L’audit di certificazione è condotto dall’organismo scelto e prevede:
- Verifica documentale del sistema di gestione
- Ispezione in loco degli impianti e delle procedure operative
- Controllo della tracciabilità attraverso campionamenti
- Verifica dei calcoli di riduzione delle emissioni
- Rilascio del certificato in caso di esito positivo
Step 5: sorveglianze annuali
La certificazione ha validità quinquennale ma richiede audit di sorveglianza annuali per mantenere la conformità. Questi controlli verificano il mantenimento dei requisiti di sostenibilità, l’aggiornamento della documentazione, la corretta applicazione del sistema di mass balance e l’assenza di non conformità critiche.
Vantaggi competitivi della certificazione
Ottenere la certificazione secondo il nuovo Schema Nazionale Biocarburanti non è solo un obbligo normativo per accedere agli incentivi, ma rappresenta anche un’opportunità strategica per le aziende.
Accesso agli incentivi pubblici
La certificazione è condizione necessaria per beneficiare dei meccanismi di sostegno per la produzione di biogas e biometano, accedere ai Prezzi Minimi Garantiti (PMG) per gli impianti elettrici alimentati a biomassa e ottenere i Certificati di Immissione in Consumo (CIC) per i biocarburanti. Le aziende certificate possono inoltre partecipare ai bandi e alle misure di finanziamento nazionali ed europee.
Le aziende certificate acquisiscono inoltre un vantaggio competitivo: possono dimostrare la sostenibilità dei propri prodotti con evidenze oggettive e verificate, accedere a mercati premium che richiedono garanzie di sostenibilità, stringere partnership con grandi player industriali e differenziarsi dalla concorrenza non certificata.
Contributo agli obiettivi ESG
La certificazione di sostenibilità dei biocarburanti contribuisce direttamente agli obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG) delle aziende. Essa consente di ridurre l’impronta carbonica aziendale in modo verificabile, migliorare il rating ESG e attrarre investitori attenti alla sostenibilità, rispondendo alle crescenti richieste di trasparenza da parte degli stakeholder e anticipando futuri obblighi normativi in materia di reporting di sostenibilità.
Sanzioni e non conformità
Il mancato rispetto dei requisiti del nuovo Schema Nazionale Biocarburanti comporta conseguenze significative per gli operatori economici.
Sospensione e revoca della certificazione
Il nuovo decreto introduce criteri più rigorosi per la gestione delle non conformità. L’organismo di certificazione può:
- Sospendere immediatamente il certificato in caso di non conformità gravi o ripetute
- Revocare definitivamente la certificazione se le non conformità non vengono risolte nei tempi stabiliti
- Comunicare la sospensione/revoca al MASE e al GSE, con conseguente perdita immediata degli incentivi
Impossibilità di accesso agli incentivi
I biocarburanti e i biocombustibili prodotti durante periodi di non conformità o in assenza di certificazione valida:
- Non possono beneficiare di alcun regime incentivante.
- Non sono conteggiabili ai fini dell’assolvimento degli obblighi di legge.
- Non possono essere venduti come prodotti certificati sostenibili.
Sanzioni amministrative
Oltre alle conseguenze sul piano certificativo, gli operatori rischiano sanzioni amministrative in caso di dichiarazioni false o mendaci sulla sostenibilità dei prodotti, utilizzo improprio dei certificati o mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità e documentazione.
Il ruolo degli organismi di certificazione accreditati
Gli organismi di certificazione rappresentano l’elemento chiave del sistema, garantendo l’imparzialità e la competenza tecnica nelle verifiche.
Requisiti di accreditamento
Per operare nell’ambito dello Schema Nazionale, gli organismi devono essere accreditati da Accredia secondo la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 per la certificazione di prodotti, processi e servizi, oltre al Regolamento tecnico RT-31 specifico per il settore dei biocarburanti e a requisiti di competenza tecnica settoriale documentati.
Organismi di certificazione autorizzati
I principali organismi di certificazione attivi in Italia per il nuovo schema sono:
- SGS: attivo in tutti i settori, con particolare attenzione al W/R
- Certiquality: storicamente radicato nel settore dell’industria chimica
- Bureau Veritas: servizi integrati per tutta la filiera dei biocombustibili
- CSQA: specializzazione nel settore agroalimentare e biomasse agricole
- ICIM: competenza tecnica su impianti e processi industriali
- RINA: esperienza consolidata nella certificazione di biocarburanti e biogas
Ogni organismo ha sviluppato competenze specifiche e può offrire servizi complementari come consulenza pre-audit, formazione del personale e supporto nell’implementazione dei sistemi di gestione.
Collegamento con altre certificazioni di sostenibilità
Il nuovo Schema Nazionale Biocarburanti si integra con il panorama internazionale dei sistemi volontari di certificazione riconosciuti dalla Commissione Europea.
Le aziende possono scegliere di certificarsi secondo sistemi volontari riconosciuti dall’UE in alternativa o in aggiunta allo schema nazionale:
- ISCC EU (International Sustainability & Carbon Certification)
- 2BSvs (Biomass Biofuels voluntary Scheme)
- REDcert
- Altri schemi riconosciuti elencati nel sito della Commissione Europea
La scelta tra schema nazionale e sistemi volontari dipende dalle esigenze di mercato, dalle destinazioni export e dalle preferenze dei clienti.
Mutuo riconoscimento
Le certificazioni rilasciate secondo sistemi riconosciuti dalla Commissione Europea sono mutuamente riconosciute tra gli Stati membri, facilitando gli scambi commerciali intra-UE di biocarburanti e biocombustibili sostenibili.
Gli Schemi Volontari non riconoscono lo Schema Italiano, mentre lo Schema Italiano li riconosce, ma con delle limitazioni.
Prospettive future ed evoluzione della normativa
Il settore dei biocarburanti è in continua evoluzione, con aspettative di ulteriori sviluppi normativi nei prossimi anni.
Direttiva RED III
L’Unione Europea ha già adottato la Direttiva RED III (2023/2413/UE), che introduce obiettivi ancora più ambiziosi per il 2030 e il 2050. Ci si aspetta che l’Italia recepisca questa direttiva con ulteriori aggiornamenti dello schema nazionale, che potrebbero prevedere criteri di sostenibilità rafforzati per le biomasse forestali, nuovi requisiti per la biodiversità e l’estensione dell’ambito a ulteriori categorie di carburanti innovativi.
Economia circolare e innovazione
Il focus crescente sull’economia circolare porterà probabilmente a una maggiore valorizzazione dei rifiuti e sottoprodotti come materie prime, a incentivi potenziati per i biocarburanti di seconda e terza generazione e all’integrazione con i sistemi di certificazione dell’economia circolare.
Digitalizzazione e blockchain
La tracciabilità richiesta dal nuovo Schema Nazionale Biocarburanti potrebbe beneficiare significativamente dall’adozione di tecnologie digitali. Si prevedono l’uso di piattaforme blockchain per garantire l’immutabilità dei dati di tracciabilità, sistemi di monitoraggio IoT per la raccolta automatica dei dati di produzione e la digitalizzazione completa della documentazione.
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- Gap analysis: valutazione dello scostamento rispetto ai requisiti del DM 7 agosto 2024.
- Implementazione del sistema di gestione: sviluppo della documentazione e delle procedure secondo le norme UNI 11429 e 11567.
- Preparazione all’audit: supporto nella preparazione della documentazione e formazione del personale.
- Assistenza durante le verifiche e gestione delle non conformità: presenza e supporto nella risoluzione di eventuali rilievi.
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